● I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale del nucleo familiare, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. ● Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale del nucleo familiare. ● I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo familiare. Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. ● I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi, vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni. ● Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale e rilascio di apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), entro trenta giorni dalla valutazione multidimensionale. ● Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. In caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato senza giustificato motivo, il beneficio economico decade. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. ● in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione, dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio; ● in caso di variazione del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio; ● in caso di variazione del patrimonio mobiliare, anche a seguito di donazione, successione o vincite, che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare, dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio; ● in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 1 mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. ● In caso di richiesta di individualizzazione della Carta ADI, l'importo verrà erogato su più carte per il numero dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ai fini ADI. ● La richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.
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Note di compilazione:
(*) Tale previsione non si applica ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi degli artt. 18, 18 bis e 18 ter del TUI, tenuto conto di quanto previsto rispettivamente dall’art. 4 co, 1 lett. a) e b) del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 e dall’art.6, co.3 del decreto-legge n.145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024.
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